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Richiesta di estratti conto alla banca e giudizio (Cass.civ., I sez., sent. n.24641 del 09/2021

L’ art. 119,cooma 4, del TU bancario prevede che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta
giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in
essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi
di produzione di tale documentazione
“.

La disposizione si applica anche agli estratti conto, pur non essendoci un richiamo esplicito, a prescindere che l’intermediario abbia, o meno, ottemperato all’obbligo di invio periodico degli estratti al cliente.

Si tratta di norma sostanziale che, unitamente ad altre norme contenute in diversi articoli, tutela la trasparenza nei contratti bancari in favore del risparmiatore, ed è finalizzata a garantire la piena conoscenza da parte del cliente dell’operazione, sia al momento della stipula del contratto, sia al momento dell’esecuzione. La piena trasparenza si ha, dunque, non soltanto comunicando periodicamente gli estratti conto, comunicando almeno una volta all’anno lo svolgimento del rapporto in essere, ma anche garantendo al cliente (o ad altri soggetti, come gli eredi) di recuperare gli ultimi 10 anni della documentazione sulle operazioni in conto corrente, per intentare una causa o perché magari smarrita.

Si è al cospetto di un diritto potestativo, che prevede cioè la preventiva richiesta del cliente alla banca. Prima di tale richiesta non sorge un obbligo in capo all’intermediario di adempiere, a differenza della comunicazione periodica ( annuale, semestrale, trimestrale o mensile) la cui omissione è già inadempimento a prescindere dalla richiesta.

Si può fare la richiesta anche nel giudizio in cui è convenuta la banca, se non fatta prima, perlomeno in astratto. E’ importante cioè che l’assenza degli estratti conto non renda impossibili da identificare l’oggetto e la ragione della domanda, entrambi requisiti indefettibili ai sensi dell’ art. 163 n. 3 e 4 c.pc.( questione di cui la sentenza in esame non si occupa). Al netto di quanto sopra, ciò che certamente non si può fare è chiedere al giudice di ordinare l’esibizione degli estratti conto ai sensi dell’art. 210 c.p.c., in assenza di preventiva richiesta alla banca da parte del cliente. Seppur il documento può essere necessario ( si pensi alla domanda di ripetizione di quanto pagato all’intermediario), nonostante il documento sia ben individuato, anche nel contenuto, tuttavia il giudice non può sostituirsi alle parti per cercare prove. Ragion per cui è fondamentale che la parte non possa procurarsi da sé gli estratti conto( cosa che può compiere domandando l’invio ai sensi dell’art. 119, comma 4, TU bancario). Soltanto se la banca non ottempera alla richiesta, allora scatta il requisito dell’impossibilità per il cliente/attore di ottenere i documenti e la conseguente possibilità offerta dall’art. 210 c.p.c. D’altronde, diversamente opinando, la banca concorrerebbe a formare la prova in favore del cliente/attore in presenza di inattività di quest’ultimo.

In conclusione:

  • Il cliente può effettuare la richiesta degli estratti conto decennali per qualunque ragione, anche a prescindere da un giudizio da esperire.
  • Se intende utilizzare gli estratti conto in giudizio, può effettuare la richiesta prima o anche nel corso del giudizio.
  • Se la banca non ottempera alla domanda, sarà possibile utilizzare il meccanismo descritto dall’art. 210 c.p.c.
  • Se il risparmiatore non ha fatto richiesta ex art. 119 alla banca, il giudizio sarà in astratto possibile, ma per beneficiare dell’ordine di esibizione del giudice occorrerà richiedere gli estratti prima alla banca con istanza, ad esempio fatta nelle more del secondo termine ex art. 183, comma 6, cpc.

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Azione diretta nei confronti dell’assicurazione e uso del veicolo (Cass.,SS.UU., n.21983 del 30/07/2021)

Le Sezioni Unite, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, ai fini dell’operatività della garanzia per R.C.A., l’art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente alla giurisprudenza eurounitaria nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade debba intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

E’ possibile esperire azione diretta nei confronti dell’assicurazione da parte del danneggiato qualora il veicolo investa una persona mentre, ad esempio,viene fatto uscire nel garage per essere parcheggiato nel cortite?

L’art. 122 del Codice delle assicurazioni, nel prevedere l’obbligatorietà dell’assicurazione per la circolazione dei veicoli, parla a tal proposito di strade a uso pubblico o ad esse equiparate.

La giurisprudenza consolidata afferma che l’azione diretta, spettante al danneggiato da un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile, è ammessa anche per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su area (da equiparare alla strada di uso pubblico) che, ancorché di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone ed alla quale sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno l’indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l’accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni.

Si potrebbe perciò affermare che, a differenza di un cantiere (accessibile da un numero indeterminato di persone, tra cui lavoratori), il tratto garage-rimessa-cortile interno non sia compreso nella suddetta definizione, con conseguente ostacolo all’ azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione.

In realtà la Cassazione nella pronuncia in esame sostiene che, conformemente alla giurisprudenza Eurounitaria, l’unico limite all’azione diretta è l’uso del veicolo conforme alla funzione abituale dello stesso, comprendendo tutte le attività prodromiche alla circolazione, tra cui quelle antecedenti e susseguenti a fermata e ripartenza del veicolo.

In pratica la circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico è da intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. Dunque è l’uso del veicolo che funge da criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro.

Ne consegue che va esclusa l’azione diretta solo nel caso di utilizzo di veicolo estraneo o di utilizzo anomalo, cioè non conforme alle caratteristiche e funzione abituale ( per esempio come arma per investire o uccidere).

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Conflitto negativo di competenza tra giudice civile e giudice penale e durata irragionevole del processo: come evitare il “blocco” del processo. Questione per le Sezioni Unite.

Cassazione civile, Sezione VI, ordinanza n. 14174 del 24 maggio 2021

Cosa accade quando il giudice penale e il giudice civile ( entrambi) si dichiarano incompetenti su una domanda ( c.d. conflitto negativo)?

In primis non si è al cospetto di conflitto di giurisdizione, poiché, per pacifica giurisprudenza, il giudice civile e quello penale sono entrambi magistrati ordinari ed esercitano il medesimo potere giurisdizionale, per cui la violazione delle norme relative al riparto degli affari civili e penali non pone una questione di giurisdizione.

In secondo luogo, non sembra sussistere neanche un conflitto di competenza, perlomeno in riferimento alle ipotesi contemplate dal codice di procedura civile, dacché il conflitto di competenza regolato dal suddetto codice, riguarda sì l’individuazione dell’organo di giurisdizione, ma sempre del comparto civile ( es tra Giudice di pace e Tribunale). Ne consegue che in presenza di pronunce di incompetenza sia del giudice penale che civile, la Cassazione civile non parrebbe poter decidere sul regolamento di competenza(che invero non sarebbe neppure esperibile).

L’ipotesi genera invece il conflitto di competenza previsto all’art. 28, comma 1, lett.b, del codice di procedura penale, ovvero quando ” due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona”. La norma fa riferimento al conflitto fra giudici ordinari, dunque è applicabile anche quando in gioco ci siano giudice civile e penale ( la ratio è quella di evitare la stasi del processo, quando due giudici si rifiutano di decidere per incompetenza). Il conflitto anche qui viene risolto dalla Suprema Corte.

Nondimeno colui che ottiene una declaratoria di incompetenza prima dal giudice penale e poi dal giudice civile, dovrebbe riproporre la domanda all’organo penale e, una volta dichiarata di nuovo l’incompetenza, agire ex art. 28 del codice di procedura penale davanti alla Cassazione penale.

Per tale ragione la Suprema Corte, con l’ordinanza interlocutoria in esame, trasmette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della questione alle Sezioni Unite, al fine di modificare l’orientamento suddetto e consentire alla Cassazione civile di pronunciarsi sul regolamento di competenza anche quando il conflitto sia tra giudice penale e civile, proprio per evitare la stasi del processo. Evidentemente sul presupposto che un procedimento che si blocca per questioni di competenza, diventa irragionevolmente lungo e, perciò, ingiusto ( art. 111 Cost.).

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Indennità da esproprio. Non può essere irrisoria, ma neanche mascherare il risarcimento dei danni.

Cassazione, Sezione I, Ordinanza n. 0982 del 2021

A quanto ammonta l’indennità di esproprio per un terreno non edificabile, perché inserito in una sotto-zona non edificabile ( ad esempio destinato a verde pubblico attrezzato), ma che concorre a determinare l’indice edilizio della zona edificabile nel cui perimetro si trova?

Si potrebbe sostenere che il valore di mercato a cui occorre far riferimento è sempre quello del bene agricolo. Oppure che in tale eventualità sia più equo commisurare l’indennità al valore dei terreni edificabili.

Nel caso di specie, una legge della Regione Puglia assegnava l’edificabilità a tutte le aree ricadenti nel perimetro delle zone edificabili, a prescindere dall’edificabilità in sé per sé. In virtù di questa norma, l’espropriato contestava innanzi all’ autorità giudiziaria il quantum dell’indennità liquidata dal Comune, poiché parametrata al valore dei beni agricoli. Il Comune stesso resisteva sostenendo che, essendo il terreno inserito in una sotto- zona non edificabile, l’importo era da considerarsi equo.

La controversia finisce in Cassazione, la quale, con ordinanza, solleva questione di legittimità costituzionale della legge regionale suddetta, nella parte in cui prevede che sono da considerarsi edificabili ” sempre e comunque” tutte le aree ricadenti nelle zone edificabili anche se, isolatamente considerate, non lo sarebbero perché destinate, ad esempio, a verde pubblico. In primis per violazione dell’art. 117 Cost, la quale norma riserva la materia dell’ordinamento civile alla competenza esclusiva dello Stato, tra cui rientra il concetto di edificabilità legale ( che per la legislazione nazionale significa possibilità di edificabilità effettiva in base agli strumenti urbanistici, che non si realizza, evidentemente, con il semplice inserimento del terreno nel perimetro di una zona edificabile). In secondo luogo per violazione dell’art. 3 Cost., in quanto si genererebbe un’evidente disparità di trattamento. Sarebbero indennizzati in maniera equivalente( con indennità parametrata al valore di mercato di bene edificabile) il proprietario di un terreno considerato edificabile e il proprietario di un terreno non edificabile- però inserito nel perimetro urbanizzato ed edificabile-

Evidentemente la decisione della Cassazione trova il presupposto anche nella considerazione che l’indennità da esproprio non deve essere irrisoria, ma neanche una forma di risarcimento danni. Ciò è chiaramente dovuto alla spiccata funzione sociale e collettiva che la proprietà ha nel nostro ordinamento, a differenza del significato sovranazionale ( CEDU) dove è considerata in pratica un diritto fondamentale.

Scarica l’ ordinanza al link qui sotto

Cassazione, Ordinanza n. 0982https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/9829_04_2021_no-index.pdf9 del 2021

Impugnazione delibere condominiali: Tribunale o Giudice di Pace?

Cassazione Civile, Sez. VI, Ord. n. 15434 del 2020

  • Illegittimo addebito di alcune spese a un condòmino.

Partiamo dal caso in cui un condòmino, leso dalla ripartizione di alcune spese preventivate e approvate che ritiene non competergli ( es. consumi del riscaldamento centralizzato, quando si è dotato di impianto autonomo), decide di impugnare la delibera per ottenerne l’invalidità. Se la quantificazione economica della spesa non supera i 5.000 euro, la competenza è del Giudice di pace, ai sensi dell’art. 7, comma 1, c.p.c., (competenza per valore). Di converso, se la quantificazione economica supera la soglia suddetta, la competenza è del Tribunale, sempre per valore.

Giova chiedersi se, a tal fine ,occorra far riferimento all’importo complessivo delle spese (nell’esempio fatto il totale per tutti i condomini dei consumi del riscaldamento centralizzato), oppure all’obbligazione pecuniaria del singolo condòmino che agisce in giudizio (ovvero la quota di riscaldamento di sua spettanza e contestata).

In favore della prima soluzione si potrebbe argomentare che, in presenza di annullamento della delibera che addossa al condomino alcune spese indebitamente, la conseguenza inevitabile è l’aumento delle spese nei confronti degli altri. Ergo, per determinare la competenza andrebbe valutato l’importo complessivo delle spese (in tale eventualità è più probabile che si superi la soglia dei 5.000 euro, con competenza a giudicare del Tribunale). A sostegno della seconda opzione si potrebbe affermare che per decidere se sussista, o meno, la competenza, occorre aver riguardo al thema decidendum e non al quid disputandum, pertanto il criterio per determinare il valore della controversia, è il quantum della spesa personale contestata dal condòmino che impugna la delibera (in tal maniera, è più facile che non si superi la soglia di competenza del Giudice di pace). La Cassazione nell’ordinanza in esame, abbaccia la seconda conclusione esposta.

  • Invalidità dell’intero deliberato.

Diversa è la soluzione qualora il condòmino lamenti solo vizi formali della delibera ( es. mancata indicazione dei condomini dissenzienti e di quelli favorevoli, nonché l’indicazione delle relative quote millesimali). Premessa la sussistenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (è sufficiente che il condòmino voglia la rimozione della delibera per vizi anche solo formali, senza contestare le spese, non essendo necessaria l’incidenza sul suo patrimonio della stessa), appare chiaro che qui la competenza è del Tribunale, in quanto la domanda, non accompagnata dalla richiesta di una somma di denaro, ha valore indeterminabile ( art. 10 c.p.c.).

  • Invalidità dell’intero deliberato e contestuale contestazione dell’addebito di spese

Se il condòmino contesta la delibera sia per vizi formali, sia in relazione ad alcune spese ( stesso petitum, ma diverse causae petendi), la competenza residuale del Tribunale per la domanda sui vizi si estende anche alla domanda contenente l’autonoma doglianza relativa alle spese illegittimamente addebitate, anche se quest’ultima è di valore determinabile e potrebbe rientrare nella competenza del Giudice di pace, se sotto i 5.000 euro (tenendo conto, come testé citato, della singola obbligazione del condòmino agente e non del totale della spesa).

I diritti fondamentali spettano anche chi è privato della libertà personale (Cass., SSUU, sent. n.3780 del 2021)

Aborto e detenzione domiciliare

L’ art. 1 del Decreto legislativo del 2006 n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati) stabilisce che Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialita’, correttezza, diligenza, laboriosita’, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni.

L’art. 284, comma 3 del Codice di procedura penale prevede che se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita, ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze.

Cosa si evince dal combinato disposto delle norme suddette? Che nelle “indispensabili esigenze di vita ” rientrano i diritti fondamentali, tra cui quello di interrompere la gravidanza. Perché l’aborto ex lege, è libertà di autodeterminazione e tutela della salute della gestante, ai sensi dell’art. 32 della Costituzione. Ne consegue che, nel caso di specie, commette illecito disciplinare il Magistrato di sorveglianza che nega immotivatamente la richiesta, proveniente da persona sottoposta a detenzione domiciliare, di essere autorizzata ad allontanarsi da casa per potersi sottoporre a intervento di interruzione volontaria di gravidanza.

E’ illecito, perché si lede la dignità della persona ( art. 2 della Costituzione) e si mette in pericolo il diritto alla salute della stessa ( art. 32 della Costituzione), entrambi diritti fondamentali. Tale nucleo di diritti, che appartiene a tutti, anche a chi è detenuto, non può essere limitato se non per tutelare altri diritti fondamentali, al fine del raggiungimento di un necessario equilibrio. In ogni caso mai in maniera automatica o immotivata

Massima della sentenza:

Sez. U – , Sentenza n. 3780 del 15/02/2021 (Rv. 660424 – 02)
Commette l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 il magistrato di sorveglianza che – adottando un immotivato provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione per sottoporsi ad un intervento di interruzione volontaria della gravidanza – abbia omesso il dovuto rispetto alla dignità della richiedente riguardo alla soddisfazione di una fondamentale esigenza di vita strettamente connessa alla salute psico-fisica e cagionato alla medesima un danno ingiusto, consistente nell’esigenza di rivolgersi a un legale per ripresentare l’istanza e nel necessario rinvio ad altra data dell’intervento programmato”.

SCIA e Tutela del terzo: Corte Costituzionale, sentenza n. 153 del 20 luglio 2020.

Con la semplice presentazione della SCIA, un privato può intraprendere immediatamente la propria attività, mentre l’ Amministrazione può inibire la stessa entro 60 giorni(30 g nei casi di SCIA edilizia) e ordinare la rimozione degli effetti negativi prodotti. Spirato il termine senza che la P.A. abbia fatto nulla, è possibile comunque esercitare il potere di annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 novies L n.241/1990, entro 18 mesi.

Ci si interroga su quale sia la tutela del terzo leso dall’attività segnalata. Ai sensi dell’art. 19, comma 6ter, L 241/1990, inserito dal D. l n. 138 del 2011, convertito in L n. 148 del 2011, il rimedio esperibile dal terzo è chiaro: egli può sollecitare l’esercizio del potere di autotutela della PA ed, eventualmente, agire avverso il silenzio inadempimento della stessa ( ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo) . Se di silenzio inadempimento si tratta, vuol dire che si è in presenza di un interessante ed eccezionale obbligo della PA di provvedere in autotutela.

In pratica il terzo, che solitamente viene a conoscenza della Scia solo dopo il termine di 60 o 30 g a seconda del tipo), non può sollecitare nuovamente il potere inibitorio (per il semplice fatto che lo stesso si consuma e l’amministrazione non può certo essere ” rimessa in termini” grazie al soggetto leso ( diversamente opinando, colui che ha presentato la Segnalazione certificata non avrebbe mai affidamento sulla realizzazione dell’attività).

Emerge, ictu oculi, la scarsa tutela del terzo, il quale non potrà ottenere specifica soddisfazione del suo interesse legittimo oppositivo dal giudice amministrativo. Difatti il TAR ( essendo l’annullamento in autotutela un potere fortemente discrezionale) può solo limitarsi ad accertare l’illegittimità dell’attività segnalata e ordinare alla PA di provvedere al riesame, non potendo, di converso, giudicare sulla fondatezza della pretesa e condannare l’amministrazione a emanare un provvedimento specifico( pena la sostituzione del giudice all’amministrazione stessa).

E’ sufficiente una tutela del genere, dove il terzo non può chiedere l’annullamento e neanche un provvedimento specifico? Per il TAR Emilia Romagna (Sezione distaccata di Parma) la risposta al quesito è negativa, da qui la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990, per violazione degli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., nella parte in cui consente ai terzi lesi da una SCIA edilizia illegittima di esperire «esclusivamente» l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3, cod. proc. amm., e ciò soltanto dopo aver sollecitato l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione.

La Corte Costituzionale, dichiarando inammissibile la questione, fornisce un interessante passaggio, che guarda alla tutela complessiva del terzo . Quest’ultimo ha a disposizione vari strumenti per reagire a una Scia illegittima(ulteriori all’art. 19, comma 6 ter) e per far valere il suo interesse legittimo oppositivo. Nel dettaglio, il terzo potrà attivare i poteri di verifica dell’amministrazione in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990 . Esso avrà inoltre la possibilità di agire in sede risarcitoria nei confronti della PA in caso di mancato esercizio del doveroso potere di verifica, facendo valere la responsabilità del dipendente che non ha agito nei 60 o 30 giorni all’ esercizio del potere inibitorio, se ne sussistevano i presupposti (visto che lo spirare del termine non esclude la responsabilità del dipendente in presenza di SCIA non conforme a legge). In ultimo, al di là delle modalità di tutela dell’interesse legittimo, rimane il fatto giuridico di un’attività che si assuma illecita, nei confronti della quale valgono le ordinarie regole di tutela civilistica del risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica.

In tal maniera forse è realizzato il giusto bilanciamento tra tutela ” complessiva” del terzo e affidamento alla realizzazione e al consolidamento dell’attività, che vanta colui che ha presentato la SCIA.

10 novembre 2020

Avv. Giuseppe Lupoi

Giurisdizione condizionata: mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. A chi spetta fare la domanda ? All’opponente o all’opposto? ( Cass.,SSUU n.19596/2020)

Il diritto di difesa prevale sulla ragionevole durata del processo. Ma la mediazione è proprio necessaria?

Con il D.lgs. n. 28 del 2010 , è prevista l’obbligatorietà del tentativo di mediazione in alcuni casi, pena l’improcedibilità della domanda( non improponibilità, ma improcedibilità).

La ratio è quella di deflazione del contenzioso, gravato da scarse risorse a disposizione ed eccessiva durata, che rendono oramai la giustizia e la giurisdizione un semplice servizio pubblico e anche scarsamente dotato.

In presenza di procedimento monitorio ( decreto ingiuntivo), non sussiste l’ obbligo di mediazione, fintanto che, nel giudizio di opposizione al decreto, non si decida con ordinanza sulla concessione o sulla sospensione della provvisoria esecuzione( artt. 648 e 649 c.p.c.)

Il motivo è semplice, e si traduce nel fatto che, essendo quello per decreto ingiuntivo un procedimento con contraddittorio inaudita altera parte ( perciò a cognizione sommaria), è già di per sé deflazione, o meglio, semplificazione del contenzioso. Perciò fino al momento suddetto, mal si concilierebbe con l’obbligo di mediazione tra le parti

Nondimeno, una volta instaurato il giudizio di opposizione e concessa o sospesa la provvisoria esecuzione, giova chiedersi a chi spetti l’onere di attivare il tentativo di mediazione.

Secondo la tesi della Cassazione del 2015 ( sent. n. 24629), l’onere spetterebbe all’opponente/debitore, ovvero al convenuto in senso sostanziale del giudizio di opposizione( colui che si oppone a un decreto ingiuntivo, pur essendo formalmente attore-in quanto propone l’opposizione- di fatto è il soggetto che si difende dalle pretese di colui che ha ottenuto l’ingiunzione).

Tuttavia nel tempo, anche a causa delle decisioni contrarie di alcuni Tribunale, si è sviluppata la tesi contraria, ovvero che l’onere di esperire il tentativo di mediazione gravi in capo all’opposto/ creditore ( attore in senso sostanziale).

La Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, le quali ultime hanno optato per il secondo orientamento, gravando di tale incombente l’opposto/creditore, attore sostanziale.

Al di là delle ragioni testuali e sistematiche della conclusione, vi è anche un motivo costituzionale. Il diritto di difesa( art. 24 Cost.) deve prevalere sulla ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). L’opponente che ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo in tempo, non può veder limitata la sua azione, la sua difesa, a costo che ciò generi un nuovo procedimento e un nuovo spreco di risorse.

A umile parere del sottoscritto, l ‘affermazione testé citata della Suprema Corte, tecnicamente parlando, rispetta il dettato costituzionale ( il diritto di difesa è nelle prima parte della Costituzione-intoccabile- la ragionevole durata no, e in un giudizio di ponderazione quest’ultima può soccombere). Tuttavia ci si chiede se la mediazione sia così necessaria…. ci si interroga se i problemi che crea, sotto questo aspetto, si possano risolvere attraverso quello che è il normale strumento di attribuzione di torti e ragioni: il Giudice

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http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/19596_09_2020_no-index.pdf

Indennizzo da durata irragionevole del processo. Non è di ostacolo la mancata istanza di accelerazione del giudizio

Quando si domanda  l’indennizzo per la durata irragionevole di un processo, occorre fare i conti con i c.d. rimedi preventivi i quali, ove non esperiti, precludono l’indennizzo stesso. ( ex art. 1 ter L. n. 89 del 2001, come modificata  nel 2012 e nel 2015).

Tra questi rimedi spicca, nei giudizio penale, l’ istanza di accelerazione del giudizio, da depositare almeno 6 mesi prima che la durata del processo sia diventata irragionevole ( ovvero 3 anni per il primo grado, due anni per il secondo grado, un anno per il terzo grado di giudizio).

Ebbene la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 169 del 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui subordina l’indennizzo alla preventiva istanza di accelerazione del processo, per violazione dell’art. 117 Cost ( norma che permette alla CEDU di penetrare nel nostro ordinamento).

In effetti per la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ( che offre sempre, per fortuna, un significato sostanziale alle disposizioni Convenzione europea) i rimedi preventivi devono avere efficacia effettiva sulla durata del processo. A ben vedere l’istanza di accelerazione, come anche l’istanza di prelievo nel giudizio amministrativo( sent. n.34 del 2019), hanno solo efficacia dichiarativa di un interesse alla conclusione del processo, ma non garantiscono certo che esso finisca in termini ragionevoli. Al massimo il mancato deposito dell’istanza di accelerazione può diminuire il quantum,   ma non può escludere l’indennizzo in sé, non può provocare il rigetto del ricorso presentato innanzi alla Corte d ‘Appello.

La conclusione testé citata, è stata confermata da una recente sentenza della Corte di Cassazione ( sent. n. 5535 del 28 febbraio 2020)

Leggi o scarica la sentenza  in PDF cliccando il link ⇓⇓

Cass., sent. n. 5535 del 2 febbraio 2020

Associazioni rappresentative e azione generale di annullamento a tutela di interessi collettivi ( Cons.St., Ad. Plen., sent. n. 6 del 20 febbraio 2020)

Un interesse  è diffuso quando rappresenta un bene della vita condiviso da una comunità.  Se poi la comunità( connotata da un territorio o da una categoria), si organizza e crea un ente esponenziale preposto alla tutela dell’interesse diffuso, quest’ultimo diventa interesse collettivo. In concreto la tutela dell’interesse collettivo è affidata agli enti esponenziali, maggiormente rappresentativi di quella collettività, che diventano i titolari degli interessi, con la legittimazione ad agire per la tutela degli stessi. 

Una volta che l’interesse diffuso, perdendo la sua fluidità e l’assenza di titolarità,  si distingue e si trasforma in interesse collettivo, si è in presenza di un vero e proprio interesse legittimo, in quanto legato a un bene della vita, qualificato e differenziato, seppur in una dimensione oltre l’individuo.

Per quanto riguarda  gli interessi collettivi degli investitori, il TU finanza ( d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) all’art. 32 bis prevede che : ”  “Le associazioni dei consumatori inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo”.

Dallo specifico riferimento alle “forme previste dagli articoli 139 e 140” deriverebbe (secondo una ricostruzione giurisprudenziale ) che le uniche azioni possibili siano quelle proponibili dinanzi al giudice ordinario, nello specifico: azione inibitoria per evitare ulteriori lesioni; richiesta di misure per eliminare danni già prodotti ai consumatori;  chiedere la pubblicazione del provvedimento del giudice nei quotidiani, qualora serva a eliminare effetti negativi delle violazioni.

E le azioni amministrative, con particolare riferimento all’azione generale di annullamento, non possono essere esperite dalle associazioni?

Secondo una tesi la volontà legislativa sarebbe quella di non consentire alle associazioni esponenziali di agire di fronte al Giudice amministrativo per la lesione degli interessi collettivi degli investitori, potendo esse adire solo il giudice civile.

In realtà, precisa il Consiglio di Stato( in Adunanza Plenaria), non si è al cospetto del diniego della giurisdizione amministrativa, ma bensì di  legittimazione straordinaria in favore delle associazioni per la tutela di interessi collettivi in ambito civile. Ciò a dimostrazione del definitivo riconoscimento della rilevanza giuridica degli interessi nella loro dimensione collettiva, persino in un ambito, quello civilistico, in cui non viene in rilievo l’esercizio di un potere suscettibile di concretizzarsi in atti autoritativi generali lesivi. In pratica, la lesione di interessi collettivi si concretizza in abuso di posizione dominante e asimmetria informativa contrattuale ( insomma, nel contratto), con conseguente tutela civilistica.

Ciò non toglie che le associazioni di utenti o consumatori, iscritte negli elenchi ai sensi di legge o fornite dei requisiti richiesti  dalla giurisprudenza per avere la legittimazione ad agire, possano ricorrere al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento degli atti, chiaramente collegati all’esercizio del potere, lesivi degli interessi collettivi dei consumatori ( tra cui la generale azione di annullamento).

( Cons. St.Ad.Plen., sent. del 20 febbraio 2020, n.6)