L’ art. 119,cooma 4, del TU bancario prevede che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta
giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in
essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi
di produzione di tale documentazione“.
La disposizione si applica anche agli estratti conto, pur non essendoci un richiamo esplicito, a prescindere che l’intermediario abbia, o meno, ottemperato all’obbligo di invio periodico degli estratti al cliente.
Si tratta di norma sostanziale che, unitamente ad altre norme contenute in diversi articoli, tutela la trasparenza nei contratti bancari in favore del risparmiatore, ed è finalizzata a garantire la piena conoscenza da parte del cliente dell’operazione, sia al momento della stipula del contratto, sia al momento dell’esecuzione. La piena trasparenza si ha, dunque, non soltanto comunicando periodicamente gli estratti conto, comunicando almeno una volta all’anno lo svolgimento del rapporto in essere, ma anche garantendo al cliente (o ad altri soggetti, come gli eredi) di recuperare gli ultimi 10 anni della documentazione sulle operazioni in conto corrente, per intentare una causa o perché magari smarrita.
Si è al cospetto di un diritto potestativo, che prevede cioè la preventiva richiesta del cliente alla banca. Prima di tale richiesta non sorge un obbligo in capo all’intermediario di adempiere, a differenza della comunicazione periodica ( annuale, semestrale, trimestrale o mensile) la cui omissione è già inadempimento a prescindere dalla richiesta.
Si può fare la richiesta anche nel giudizio in cui è convenuta la banca, se non fatta prima, perlomeno in astratto. E’ importante cioè che l’assenza degli estratti conto non renda impossibili da identificare l’oggetto e la ragione della domanda, entrambi requisiti indefettibili ai sensi dell’ art. 163 n. 3 e 4 c.pc.( questione di cui la sentenza in esame non si occupa). Al netto di quanto sopra, ciò che certamente non si può fare è chiedere al giudice di ordinare l’esibizione degli estratti conto ai sensi dell’art. 210 c.p.c., in assenza di preventiva richiesta alla banca da parte del cliente. Seppur il documento può essere necessario ( si pensi alla domanda di ripetizione di quanto pagato all’intermediario), nonostante il documento sia ben individuato, anche nel contenuto, tuttavia il giudice non può sostituirsi alle parti per cercare prove. Ragion per cui è fondamentale che la parte non possa procurarsi da sé gli estratti conto( cosa che può compiere domandando l’invio ai sensi dell’art. 119, comma 4, TU bancario). Soltanto se la banca non ottempera alla richiesta, allora scatta il requisito dell’impossibilità per il cliente/attore di ottenere i documenti e la conseguente possibilità offerta dall’art. 210 c.p.c. D’altronde, diversamente opinando, la banca concorrerebbe a formare la prova in favore del cliente/attore in presenza di inattività di quest’ultimo.
In conclusione:
- Il cliente può effettuare la richiesta degli estratti conto decennali per qualunque ragione, anche a prescindere da un giudizio da esperire.
- Se intende utilizzare gli estratti conto in giudizio, può effettuare la richiesta prima o anche nel corso del giudizio.
- Se la banca non ottempera alla domanda, sarà possibile utilizzare il meccanismo descritto dall’art. 210 c.p.c.
- Se il risparmiatore non ha fatto richiesta ex art. 119 alla banca, il giudizio sarà in astratto possibile, ma per beneficiare dell’ordine di esibizione del giudice occorrerà richiedere gli estratti prima alla banca con istanza, ad esempio fatta nelle more del secondo termine ex art. 183, comma 6, cpc.
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