Riconoscimento in Italia della pronuncia USA che condanna l’Irak al risarcimento in favore di alcune vittime americane dell’attacco alle Torri Gemelle.

Può una pronuncia di un giudice di uno Stato affermare la responsabilità civile di un altro Stato? La stessa sentenza può essere riconosciuta nel nostro Paese? La Cassazione sterilizza l’ostacolo ” di principio” dato dall’immunita’ di uno Stato, che non può operare senza limiti e quando di mezzo ci siano i diritti fondamentali delle persone. ( Cassazione civile, I sezione, ordinanza n. 39391 di dicembre 2021)

Il diritto internazionale consuetudinario afferma il principio dell’immunità di uno Stato dalla giurisdizione civile di un altro Stato. Il fatto che tale principio sia previsto da una norma internazionale consuetudinaria, significa che prevale anche sulle singole disposizioni della nostra Costituzione, salvo che non contrasti con diritti e libertà fondamentali della persona (c.d controlimiti).

Nel dettaglio, la Corte federale distrettuale dello Stato di New york ha condannato con sentenza l’Irak al risarcimento danni nei confronti di cittadini americani( a seguito dell’attentato alle Torri gemelle), considerando il Paese in questione sponsor del terrorismo. Di tale sentenza veniva chiesto il riconoscimento in Italia da parte degli eredi di alcune vittime del medesimo attacco.

La Corte d’ Appello di Roma ha negato il riconoscimento, poiché la pronuncia americana violerebbe il suddetto principio dell’immunità di uno Stato dalla giurisdizione civile di un altro Stato, ponendosi inoltre contro l’ordine pubblico, in quanto riconoscerebbe i c.d. danni punitivi ( ovvero fondati sull’assenza di accertamento concreto delle conseguenze dannose, in ossequio a una funzione compensativa e sanzionatoria della responsabilità civile).

La Suprema Corte cassa la sentenza della Corte d’ Appello con rinvio, per le seguenti ragioni:

  • Il principio di immunità di uno Stato dalla giurisdizione di un altro Stato, non è un diritto, ma una prerogativa limitata dall’altrettanto internazionale e riconosciuto principio della tutela dei valori e dei diritti fondamentali della persona. Perciò anche dove operante l’immunità ( ovvero solo in presenza di attività iure imperii dello Stato ), essa trova il limite invalicabile nei delitti contro l’umanità e comunque nei crimini contro le persone, che nulla hanno a che vedere con le decisioni politiche.
  • Al fine del riconoscimento della sentenza straniera occorre valutare soltanto che il giudice avrebbe potuto conoscere della causa anche in base ai principi dell’ordinamento italiano ,che siano stati garantiti i diritti processuali fondamentali ( es, il contraddittorio), a nulla rilevando il merito/contenuto della decisione ( ovvero l’accertamento in concreto della responsabilità) e che gli effetti della sentenza non vadano contro l’ordine pubblico italiano.
  • Proprio in relazione a quest’ultimo ultimo punto, precisa la Corte di Cassazione che i danni punitivi non sarebbero ontologicamente e in astratto incompatibili con l’ordinamento italiano, seppur con alcuni limiti.

La Corte di Appello di Roma dovrà perciò accertare se la sentenza USA abbia rispettato i diritti processuali fondamentali ( nel caso di specie il contraddittorio) e se la condanna al risarcimento “punitivo” si sia basata sulla tipicità delle ipotesi di condanna e sulla prevedibilità della stessa.

La Cassazione, dunque, apre le porte alla condanna di uno Stato per responsabilità civile da parte di altro Stato, o perlomeno sterilizza, a mio parere, l’ostacolo ” di principio” dato dall’immunita’, che non può operare senza limiti e quando di mezzo ci sia la vita delle persone.

Scarica al link sotto la sentenza:

Conflitto negativo di competenza tra giudice civile e giudice penale e durata irragionevole del processo: come evitare il “blocco” del processo. Questione per le Sezioni Unite.

Cassazione civile, Sezione VI, ordinanza n. 14174 del 24 maggio 2021

Cosa accade quando il giudice penale e il giudice civile ( entrambi) si dichiarano incompetenti su una domanda ( c.d. conflitto negativo)?

In primis non si è al cospetto di conflitto di giurisdizione, poiché, per pacifica giurisprudenza, il giudice civile e quello penale sono entrambi magistrati ordinari ed esercitano il medesimo potere giurisdizionale, per cui la violazione delle norme relative al riparto degli affari civili e penali non pone una questione di giurisdizione.

In secondo luogo, non sembra sussistere neanche un conflitto di competenza, perlomeno in riferimento alle ipotesi contemplate dal codice di procedura civile, dacché il conflitto di competenza regolato dal suddetto codice, riguarda sì l’individuazione dell’organo di giurisdizione, ma sempre del comparto civile ( es tra Giudice di pace e Tribunale). Ne consegue che in presenza di pronunce di incompetenza sia del giudice penale che civile, la Cassazione civile non parrebbe poter decidere sul regolamento di competenza(che invero non sarebbe neppure esperibile).

L’ipotesi genera invece il conflitto di competenza previsto all’art. 28, comma 1, lett.b, del codice di procedura penale, ovvero quando ” due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona”. La norma fa riferimento al conflitto fra giudici ordinari, dunque è applicabile anche quando in gioco ci siano giudice civile e penale ( la ratio è quella di evitare la stasi del processo, quando due giudici si rifiutano di decidere per incompetenza). Il conflitto anche qui viene risolto dalla Suprema Corte.

Nondimeno colui che ottiene una declaratoria di incompetenza prima dal giudice penale e poi dal giudice civile, dovrebbe riproporre la domanda all’organo penale e, una volta dichiarata di nuovo l’incompetenza, agire ex art. 28 del codice di procedura penale davanti alla Cassazione penale.

Per tale ragione la Suprema Corte, con l’ordinanza interlocutoria in esame, trasmette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della questione alle Sezioni Unite, al fine di modificare l’orientamento suddetto e consentire alla Cassazione civile di pronunciarsi sul regolamento di competenza anche quando il conflitto sia tra giudice penale e civile, proprio per evitare la stasi del processo. Evidentemente sul presupposto che un procedimento che si blocca per questioni di competenza, diventa irragionevolmente lungo e, perciò, ingiusto ( art. 111 Cost.).

Qui sotto puoi leggere e/o scaricare l’ordinanza: