Cassazione civile, Sezione VI, ordinanza n. 14174 del 24 maggio 2021
Cosa accade quando il giudice penale e il giudice civile ( entrambi) si dichiarano incompetenti su una domanda ( c.d. conflitto negativo)?
In primis non si è al cospetto di conflitto di giurisdizione, poiché, per pacifica giurisprudenza, il giudice civile e quello penale sono entrambi magistrati ordinari ed esercitano il medesimo potere giurisdizionale, per cui la violazione delle norme relative al riparto degli affari civili e penali non pone una questione di giurisdizione.
In secondo luogo, non sembra sussistere neanche un conflitto di competenza, perlomeno in riferimento alle ipotesi contemplate dal codice di procedura civile, dacché il conflitto di competenza regolato dal suddetto codice, riguarda sì l’individuazione dell’organo di giurisdizione, ma sempre del comparto civile ( es tra Giudice di pace e Tribunale). Ne consegue che in presenza di pronunce di incompetenza sia del giudice penale che civile, la Cassazione civile non parrebbe poter decidere sul regolamento di competenza(che invero non sarebbe neppure esperibile).
L’ipotesi genera invece il conflitto di competenza previsto all’art. 28, comma 1, lett.b, del codice di procedura penale, ovvero quando ” due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona”. La norma fa riferimento al conflitto fra giudici ordinari, dunque è applicabile anche quando in gioco ci siano giudice civile e penale ( la ratio è quella di evitare la stasi del processo, quando due giudici si rifiutano di decidere per incompetenza). Il conflitto anche qui viene risolto dalla Suprema Corte.
Nondimeno colui che ottiene una declaratoria di incompetenza prima dal giudice penale e poi dal giudice civile, dovrebbe riproporre la domanda all’organo penale e, una volta dichiarata di nuovo l’incompetenza, agire ex art. 28 del codice di procedura penale davanti alla Cassazione penale.
Per tale ragione la Suprema Corte, con l’ordinanza interlocutoria in esame, trasmette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della questione alle Sezioni Unite, al fine di modificare l’orientamento suddetto e consentire alla Cassazione civile di pronunciarsi sul regolamento di competenza anche quando il conflitto sia tra giudice penale e civile, proprio per evitare la stasi del processo. Evidentemente sul presupposto che un procedimento che si blocca per questioni di competenza, diventa irragionevolmente lungo e, perciò, ingiusto ( art. 111 Cost.).
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