Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 13024 del 26 aprile 2022
Un condominio otteneva decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di oneri condominiali.
Alcuni condomini si opponevano al decreto ingiuntivo, ottenendone revoca, in quanto le spese sarebbero state fondate su tabelle millesimali inesistenti, perché non approvate all’unanimità dall’assemblea dei condomini, come prescritto dalla legge.
La sentenza veniva impugnata in Corte di Appello, la quale ultima riformava la sentenza e per l’effetto confermava il decreto ingiuntivo chiesto originariamente dal Condominio. La ragione sarebbe la natura non contrattuale delle tabelle ( in quanto non allegate al rogito e non predisposte dal costruttore), con la conseguente possibilità della modifica con la maggioranza qualificata ex. art. 1136 c.c. ( maggioranza degli intervenuti rappresentanti oltre la metà del valore complessivo), senza necessità dell’unanimità. Inoltre, anche se le tabelle avessero avuto natura contrattuale, recentemente la Cassazione ( sent. 2010 n. 18477) ha escluso la nullità delle tabelle se manca il consenso unanime dei condomini
I condomini allora ricorrono in Cassazione, la quale, nonostante il ricorso sia inammissibile, conferma quanto sostenuto dalla Corte di Appello. Nel dettaglio ciò che conta per comprendere il quorum necessario per la modifica, è la conferma o la deroga dei criteri di ripartizione delle spese previsti dall’art. 1123 c.c. Se le tabelle sono meramente ricognitive dei criteri stabiliti dalla legge, per approvarle e per modificarle basta la maggioranza suddetta. Di converso se le tabelle derogano ai criteri legali di ripartizione , occorre l’unanimità, in quanto assumono natura contrattuale ( rappresentano, cioè, la “diversa convenzione” rispetto a quanto previsto dall’art. 1123 c.c.).
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