Aborto e detenzione domiciliare
L’ art. 1 del Decreto legislativo del 2006 n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati) stabilisce che Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialita’, correttezza, diligenza, laboriosita’, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni.
L’art. 284, comma 3 del Codice di procedura penale prevede che se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita, ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze.
Cosa si evince dal combinato disposto delle norme suddette? Che nelle “indispensabili esigenze di vita ” rientrano i diritti fondamentali, tra cui quello di interrompere la gravidanza. Perché l’aborto ex lege, è libertà di autodeterminazione e tutela della salute della gestante, ai sensi dell’art. 32 della Costituzione. Ne consegue che, nel caso di specie, commette illecito disciplinare il Magistrato di sorveglianza che nega immotivatamente la richiesta, proveniente da persona sottoposta a detenzione domiciliare, di essere autorizzata ad allontanarsi da casa per potersi sottoporre a intervento di interruzione volontaria di gravidanza.
E’ illecito, perché si lede la dignità della persona ( art. 2 della Costituzione) e si mette in pericolo il diritto alla salute della stessa ( art. 32 della Costituzione), entrambi diritti fondamentali. Tale nucleo di diritti, che appartiene a tutti, anche a chi è detenuto, non può essere limitato se non per tutelare altri diritti fondamentali, al fine del raggiungimento di un necessario equilibrio. In ogni caso mai in maniera automatica o immotivata
Massima della sentenza:
Sez. U – , Sentenza n. 3780 del 15/02/2021 (Rv. 660424 – 02)
“Commette l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 il magistrato di sorveglianza che – adottando un immotivato provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione per sottoporsi ad un intervento di interruzione volontaria della gravidanza – abbia omesso il dovuto rispetto alla dignità della richiedente riguardo alla soddisfazione di una fondamentale esigenza di vita strettamente connessa alla salute psico-fisica e cagionato alla medesima un danno ingiusto, consistente nell’esigenza di rivolgersi a un legale per ripresentare l’istanza e nel necessario rinvio ad altra data dell’intervento programmato”.