Le Sezioni Unite, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, ai fini dell’operatività della garanzia per R.C.A., l’art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente alla giurisprudenza eurounitaria nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade debba intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.
E’ possibile esperire azione diretta nei confronti dell’assicurazione da parte del danneggiato qualora il veicolo investa una persona mentre, ad esempio,viene fatto uscire nel garage per essere parcheggiato nel cortite?
L’art. 122 del Codice delle assicurazioni, nel prevedere l’obbligatorietà dell’assicurazione per la circolazione dei veicoli, parla a tal proposito di strade a uso pubblico o ad esse equiparate.
La giurisprudenza consolidata afferma che l’azione diretta, spettante al danneggiato da un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile, è ammessa anche per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su area (da equiparare alla strada di uso pubblico) che, ancorché di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone ed alla quale sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno l’indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l’accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni.
Si potrebbe perciò affermare che, a differenza di un cantiere (accessibile da un numero indeterminato di persone, tra cui lavoratori), il tratto garage-rimessa-cortile interno non sia compreso nella suddetta definizione, con conseguente ostacolo all’ azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione.
In realtà la Cassazione nella pronuncia in esame sostiene che, conformemente alla giurisprudenza Eurounitaria, l’unico limite all’azione diretta è l’uso del veicolo conforme alla funzione abituale dello stesso, comprendendo tutte le attività prodromiche alla circolazione, tra cui quelle antecedenti e susseguenti a fermata e ripartenza del veicolo.
In pratica la circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico è da intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. Dunque è l’uso del veicolo che funge da criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro.
Ne consegue che va esclusa l’azione diretta solo nel caso di utilizzo di veicolo estraneo o di utilizzo anomalo, cioè non conforme alle caratteristiche e funzione abituale ( per esempio come arma per investire o uccidere).
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