Associazioni rappresentative e azione generale di annullamento a tutela di interessi collettivi ( Cons.St., Ad. Plen., sent. n. 6 del 20 febbraio 2020)

Un interesse  è diffuso quando rappresenta un bene della vita condiviso da una comunità.  Se poi la comunità( connotata da un territorio o da una categoria), si organizza e crea un ente esponenziale preposto alla tutela dell’interesse diffuso, quest’ultimo diventa interesse collettivo. In concreto la tutela dell’interesse collettivo è affidata agli enti esponenziali, maggiormente rappresentativi di quella collettività, che diventano i titolari degli interessi, con la legittimazione ad agire per la tutela degli stessi. 

Una volta che l’interesse diffuso, perdendo la sua fluidità e l’assenza di titolarità,  si distingue e si trasforma in interesse collettivo, si è in presenza di un vero e proprio interesse legittimo, in quanto legato a un bene della vita, qualificato e differenziato, seppur in una dimensione oltre l’individuo.

Per quanto riguarda  gli interessi collettivi degli investitori, il TU finanza ( d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) all’art. 32 bis prevede che : ”  “Le associazioni dei consumatori inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo”.

Dallo specifico riferimento alle “forme previste dagli articoli 139 e 140” deriverebbe (secondo una ricostruzione giurisprudenziale ) che le uniche azioni possibili siano quelle proponibili dinanzi al giudice ordinario, nello specifico: azione inibitoria per evitare ulteriori lesioni; richiesta di misure per eliminare danni già prodotti ai consumatori;  chiedere la pubblicazione del provvedimento del giudice nei quotidiani, qualora serva a eliminare effetti negativi delle violazioni.

E le azioni amministrative, con particolare riferimento all’azione generale di annullamento, non possono essere esperite dalle associazioni?

Secondo una tesi la volontà legislativa sarebbe quella di non consentire alle associazioni esponenziali di agire di fronte al Giudice amministrativo per la lesione degli interessi collettivi degli investitori, potendo esse adire solo il giudice civile.

In realtà, precisa il Consiglio di Stato( in Adunanza Plenaria), non si è al cospetto del diniego della giurisdizione amministrativa, ma bensì di  legittimazione straordinaria in favore delle associazioni per la tutela di interessi collettivi in ambito civile. Ciò a dimostrazione del definitivo riconoscimento della rilevanza giuridica degli interessi nella loro dimensione collettiva, persino in un ambito, quello civilistico, in cui non viene in rilievo l’esercizio di un potere suscettibile di concretizzarsi in atti autoritativi generali lesivi. In pratica, la lesione di interessi collettivi si concretizza in abuso di posizione dominante e asimmetria informativa contrattuale ( insomma, nel contratto), con conseguente tutela civilistica.

Ciò non toglie che le associazioni di utenti o consumatori, iscritte negli elenchi ai sensi di legge o fornite dei requisiti richiesti  dalla giurisprudenza per avere la legittimazione ad agire, possano ricorrere al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento degli atti, chiaramente collegati all’esercizio del potere, lesivi degli interessi collettivi dei consumatori ( tra cui la generale azione di annullamento).

( Cons. St.Ad.Plen., sent. del 20 febbraio 2020, n.6)

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