Con la semplice presentazione della SCIA, un privato può intraprendere immediatamente la propria attività, mentre l’ Amministrazione può inibire la stessa entro 60 giorni(30 g nei casi di SCIA edilizia) e ordinare la rimozione degli effetti negativi prodotti. Spirato il termine senza che la P.A. abbia fatto nulla, è possibile comunque esercitare il potere di annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 novies L n.241/1990, entro 18 mesi.
Ci si interroga su quale sia la tutela del terzo leso dall’attività segnalata. Ai sensi dell’art. 19, comma 6ter, L 241/1990, inserito dal D. l n. 138 del 2011, convertito in L n. 148 del 2011, il rimedio esperibile dal terzo è chiaro: egli può sollecitare l’esercizio del potere di autotutela della PA ed, eventualmente, agire avverso il silenzio inadempimento della stessa ( ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo) . Se di silenzio inadempimento si tratta, vuol dire che si è in presenza di un interessante ed eccezionale obbligo della PA di provvedere in autotutela.
In pratica il terzo, che solitamente viene a conoscenza della Scia solo dopo il termine di 60 o 30 g a seconda del tipo), non può sollecitare nuovamente il potere inibitorio (per il semplice fatto che lo stesso si consuma e l’amministrazione non può certo essere ” rimessa in termini” grazie al soggetto leso ( diversamente opinando, colui che ha presentato la Segnalazione certificata non avrebbe mai affidamento sulla realizzazione dell’attività).
Emerge, ictu oculi, la scarsa tutela del terzo, il quale non potrà ottenere specifica soddisfazione del suo interesse legittimo oppositivo dal giudice amministrativo. Difatti il TAR ( essendo l’annullamento in autotutela un potere fortemente discrezionale) può solo limitarsi ad accertare l’illegittimità dell’attività segnalata e ordinare alla PA di provvedere al riesame, non potendo, di converso, giudicare sulla fondatezza della pretesa e condannare l’amministrazione a emanare un provvedimento specifico( pena la sostituzione del giudice all’amministrazione stessa).
E’ sufficiente una tutela del genere, dove il terzo non può chiedere l’annullamento e neanche un provvedimento specifico? Per il TAR Emilia Romagna (Sezione distaccata di Parma) la risposta al quesito è negativa, da qui la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990, per violazione degli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., nella parte in cui consente ai terzi lesi da una SCIA edilizia illegittima di esperire «esclusivamente» l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3, cod. proc. amm., e ciò soltanto dopo aver sollecitato l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione.
La Corte Costituzionale, dichiarando inammissibile la questione, fornisce un interessante passaggio, che guarda alla tutela complessiva del terzo . Quest’ultimo ha a disposizione vari strumenti per reagire a una Scia illegittima(ulteriori all’art. 19, comma 6 ter) e per far valere il suo interesse legittimo oppositivo. Nel dettaglio, il terzo potrà attivare i poteri di verifica dell’amministrazione in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990 . Esso avrà inoltre la possibilità di agire in sede risarcitoria nei confronti della PA in caso di mancato esercizio del doveroso potere di verifica, facendo valere la responsabilità del dipendente che non ha agito nei 60 o 30 giorni all’ esercizio del potere inibitorio, se ne sussistevano i presupposti (visto che lo spirare del termine non esclude la responsabilità del dipendente in presenza di SCIA non conforme a legge). In ultimo, al di là delle modalità di tutela dell’interesse legittimo, rimane il fatto giuridico di un’attività che si assuma illecita, nei confronti della quale valgono le ordinarie regole di tutela civilistica del risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica.
In tal maniera forse è realizzato il giusto bilanciamento tra tutela ” complessiva” del terzo e affidamento alla realizzazione e al consolidamento dell’attività, che vanta colui che ha presentato la SCIA.
10 novembre 2020
Avv. Giuseppe Lupoi