Cassazione, SSUU n. 33645 del 2022
Per la giurisprudenza della Seconda sezione, il diritto di proprietà, come ogni diritto reale su cose, è connotato da differenziazione tra contenuto e oggetto. Perciò, a seguito di occupazione senza titolo di immobile, il proprietario che non può godere del bene subisce un danno emergente “presunto o tendenzialmente normale”, da liquidare in via equitativa in base al valore di mercato del canone dell’ eventuale contratto di locazione che avrebbe stipulato ( senza dover dimostrare che lo avrebbe stipulato)-teoria normativa del danno- Non si tratta dunque di risarcimento da mero danno evento ( danno in re ipsa) , ma di conseguenze dannose esistenti e semplicemente presunte per la natura del diritto violato.
Per la Terza sezione, di converso, non possono esistere danni in re ipsa. Sia per i diritti della persona che per quelli reali, non basta il danno evento, ma servono le conseguenze dannose. Senza conseguenze dannose non si può risarcire nulla, qualunque sia la posizione meritevole di tutela violata. I pregiudizi effettivi vanno dimostrati comunque, anche ricorrendo a presunzioni ( allegando cioè i fatti che possano far presumere, nel caso di specie, che il proprietario di immobile occupato senza titolo avrebbe locato lo stesso)- teoria causale del danno-
Le SSUU in commento, nel risolvere il contrasto, hanno affermato i seguenti principi:
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”;
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”;
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell’occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
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