I dati informatici sono particolari, in quanto a forte rischio alterazione e, soprattutto, potenziale fonte di moltissime informazioni anche super sensibili della persona. La Cassazione, per garantire la non alterazione in presenza di sequestro disposto dal PM e la pertinenza rispetto al reato, ha stabilito che va fatto un duplicato informatico integrale dell’hard disk , garantendone la non modificabilità ( non serve il supporto originario- es. pc. tablet, cellualre, etc- poiché ciò che serve è il dato. Ragion per cui una volta fatta tale copia, il supporto originario va restituito al proprietario).
Inoltre, il Pubblico Ministero: non può trattenere la suddetta copia integrale dei dati appresi se non per il tempo strettamente necessario alla loro selezione; è tenuto a predisporre una adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano stati sequestrati a persone estranee al reato per cui si procede; compiute le operazioni di selezione, la c.d. copia – integrale deve essere restituita agli aventi diritto. Difatti tale copia, piena di tutte le informazioni pertinenti (e non )al reato, deve essere il mezzo e non il fine dell’ accertamento del reato, il quale si deve basare solo su quanto necessario. Evidentemente si vuole evitare che le informazioni “estranee” siano trattenute per cercare nuovi reati.
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