Cartella di pagamento e motivazione: computo degli interessi criptico e non comprensibile(Cass., Sez. V, ord. 05/11/2021 n. 31960)

Alcuni contribuenti impugnavano dinanzi alla Commissione tributaria una cartella di pagamento avente a oggetto la richiesta di 55.343,22 euro. Il ricorso veniva respinto sul presupposto che la cartella fosse adeguatamente motivata anche con riferimento agli interessi, previsti al tasso legale. Contro tale provvedimento i contribuenti ricorrono in Cassazione.

Riassumendo, si possono ravvisare due orientamenti relativi al computo degli interessi in cartella.

In virtù di una prima tesi della giurisprudenza di legittimità, qualora siano previsti interessi ex lege, sia incontestata e pacifica la somma capitale e sia certo il periodo in cui sono maturati gli interessi, la cartella si può definire adeguatamente motivata, anche se in essa non vi è alcun riferimento ai criteri adottati per il calcolo degli interessi. Ciò in quanto è sufficiente una mera operazione aritmetica da parte del contribuente, già a conoscenza dei presupposti di fatto e giuridici alla base( grazie al richiamo, contenuto nella cartella, all’atto impositivo definitivo). L’ operazione aritmetica è inoltre facilitata dai decreti ministeriali che annualmente determinano la misura degli interessi, oppure dall’ ultimo decreto utile, qualora il nuovo non venga emanato.

Di converso per altro orientamento a nulla rileva la conoscenza del contribuente dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale( somma capitale, periodo di riferimento degli interessi etc.) quando una voce del credito ( cioè gli interessi) è per la prima volta richiesta in cartella . In tale eventualità nella cartella vanno indicati i criteri di calcolo seguiti, in modo che il contribuente possa verificare la correttezza dell’operazione di calcolo fatta dall’amministrazione finanziaria ( ecco la motivazione). Ne consegue che non può esserci il solo riferimento alla cifra globale degli interessi dovuti senza spiegare come si è giunti a tale calcolo , specificando le singole aliquote prese a base delle annualità. Se tale percorso difetta, il calcolo degli interessi è “criptico e non comprensibile” e , di conseguenza, diventa criptica e non comprensibile anche la motivazione.

Con l’ordinanza in esame la Suprema Corte rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al fine dell’emanazione di un principio di diritto che risolva il suddetto contrasto sorto in seno alla giurisprudenza, visto che la questione è destinata a riproporsi in numerose controversie

Leggi e/o scarica la sentenza al link qui sotto

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