Testimonianza, ammessa e assunta, resa da persona incapace perché interessata : nullità o inefficacia?

Per l’orientamento dominante e consolidato, affermato per la prima volta nel 1990 ( Cass.civ. Sez. II, n. 7869/1990), la testimonianza resa da persona incapace, in quanto portatrice di un interesse che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, è nulla .

Si tratta di nullità relativa, che la parte deve eccepire ( senza potere del giudice di rilevarla d’ufficio) subito dopo l’espletamento della prova o al massimo nell’ udienza successiva ( qualora il difensore non sia stato presente all’assunzione della testimonianza). In mancanza della suddetta tempestiva eccezione, la nullità è sanata.

Nondimeno, per una tesi dottrinale minoritaria, le dichiarazioni rese da testimone incapace in quanto ” interessato” , sono inefficaci, non nulle. Ne consegue, in primo luogo, che le stesse non sono utilizzabili. Inoltre viene meno la necessità di eccepire il vizio immediatamente o alla prima udienza successiva. E’ sufficiente ” stimolare ” il Giudice sulla questione, precisandola nelle conclusioni.

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale trasmissione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, 2 comma, cpc ( in quanto questione di massima importanza e con qualche difformità nell’orientamento dominante). Il tutto per valutare se il principio descritto ( in virtù del quale la testimonianza è nulla e va eccepita tempestivamente al momento dell’assunzione o nella prima udienza successiva) sia ancora attuale.

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