Scolo delle acque sul fondo del vicino a causa del rifacimento del tetto. E’ possibile? Solo in presenza di servitù di stillicidio

Tribunale di Milano, IV sezione, sent. n. 3305 del 13/04/2022

L’ art. 913 del codice civile prevede che: “il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scorrono naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo e il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo

Diversamente se si compiono opere che comportino una alterazione del deflusso delle acque, la norma suddetta non può trovare applicazione, e a quel punto il proprietario del fondo inferiore non deve tollerare lo scolo. In fin dei conti la conclusione è specificata dall’art. 908 c.c. in riferimento al tetto, dove è previsto che il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non sul fondo del vicino.

La disposizione ( che si inquadra nel regime dei rapporti di vicinato) non impone particolari pendenze del tetto o altre forme di copertura ( ad esempio il lastrico o la terrazza), l’importante è che le acque non scolino nel fondo altrui ( utilizzando magari canali, gronde, etc).

Nel caso oggetto della pronuncia del Tribunale di Milano, il convenuto ha costruito un tetto alla “francese”, con lastre disposte a “losanga” con scolo illegittimo sul fondo dell’attore, determinato da una esorbitanza della copertura di tal guisa realizzata.

Il danneggiato ( attore) perciò ha citato in giudizio il proprietario che ha rifatto la copertura( convenuto), con ordinaria azione negatoria (art. 949 c.c.)al fine di negare qualsiasi diritto altrui sul bene proprio ( il convenuto affermava la sussistenza di una servitù di stillicidio o di scolo).

Il Tribunale accoglie la domanda dell’attore e condanna il convenuto all’eliminazione dello scolo sul fondo dell’attore.

Ne consegue che, in presenza di scolo delle acque che non sia naturale ma conseguenza di opere o interventi umani, è fatto divieto al proprietario di un fondo di far cadere l’acqua sul fondo vicino ex art. 908 c.c., salvo che egli dimostri l’esistenza di un “peso” gravante sul fondo vicino, ovvero di una servitù di stillicidio o scolo.

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