Gli interessi moratori si calcolano ai fini dell’usura? Questione rimessa alla Sezioni Unite della Cassazione

Gli interessi moratori, conseguenti all’inadempimento del mutuatario, rientrano nella determinazione dell’usurarietà degli interessi?

Prima di analizzare le tesi a riguardo, giova premettere che in caso di risposta affermativa, si applica la sanzione di cui all’art. 1815 c.c., con la conseguenza che il mutuo da oneroso diventa gratuito ( il debitore è tenuto a restituire solo  il capitale e non deve interessi).

Di converso nell’eventualità di risposta negativa al quesito, gli interessi moratori, se pattuiti in misura troppo elevata, si traducono in una semplice clausola penale eccessivamente onerosa, che il giudice può ridurre ai sensi dell’art. 1384 c.c. ( così il debitore, oltre al capitale, è tenuto a corrispondere anche gli interessi moratori, seppur nella misura legale).

Emerge, ictu oculi, la netta differenza degli effetti che si ripercuotono sul mutuo a seconda delle tesi sostenute, perlomeno in presenza di usura pecuniaria ad interessi originaria. Nel primo caso il mutuo è gratuito, nel secondo è oneroso, seppur riequilibrato a norma di legge.

Nel tempo si sono sviluppati due orientamenti giurisprudenziali.

Per una prima tesi gli interessi moratori possono generare usura.  In primis  l’art. 644, comma 4°, c.p. ( disciplinante il reato di usura), include nella determinazione del tasso di interesse usurario ” remunerazioni a qualsiasi titolo“, tra cui rientrerebbero interessi moratori e commissione di massimo scoperto( oggi ex lege inclusa). In secondo luogo gli interessi moratori e quelli corrispettivi assolvono alla medesima funzione, che è quella di compensare il mancato uso del denaro che il creditore subisce a causa del prestito al debitore(mancato utilizzo originario e  volontario per gli interessi corrispettivi, successivo e patologico per quelli moratori). in ultimo,  non calcolare gli interessi moratori ai fini dell’usura, comporta il rischio che la banca mutuante si approfitti della situazione, visto che, mal che vada, saranno dovuti comunque gli interessi nella misura legale ( poiché non applicandosi l’art. 1815 c.c., il mutuo sarà sempre oneroso).

In virtù di altra corrente di pensiero,  gli interessi moratori, se eccessivi, non danno luogo ad usura.  Innanzitutto non è decisivo l’argomento  che fa leva sul tenore letterale dell’art. 644, comma 4°, c.p., poc’anzi citato.  In effetti se è vero che la norma fa riferimento alle remunerazioni a qualsiasi titolo ottenute dal creditore-mutuante, è altrettanto vero che al primo comma si parla di “corrispettivo” di una prestazione di denaro o altra utilità. Ciò esprimerebbe la volontà del legislatore di circoscrivere la rilevanza degli interessi ai fini dell’usura solo a quelli corrispettivi e non agli interessi moratori. Inoltre gli interessi moratori hanno natura diversa da quelli corrispettivi, poiché rappresentano il danno emergente subito dal creditore e non il corrispettivo del contratto di mutuo. Sotto il profilo sostanziale, inglobare gli interessi moratori nel calcolo degli interessi usurari, si traduce in un privilegio per il debitore, al quale converrebbe non adempiere alla restituzione del capitale ( in tal modo gli interessi moratori manifestamente elevati ( rectius, usurari) che scattano al momento dell’inadempimento, trasformerebbero il mutuo da oneroso a gratuito e il debitore non dovrebbe più interessi!).

La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, sottolinea anche un ulteriore problema. Anche a voler includere gli interessi moratori nel calcolo degli interessi usurari, quale sarebbe il parametro di riferimento? La legge del 1996 n. 108 rinvia ai decreti ministeriali  per la previsione del tasso soglia, oltre il quale gli interessi sono usurari ( quando il tasso degli interessi del singolo contratto di mutuo è superiore al tasso effettivo globale medio rilevato). Nondimeno il tasso soglia è previsto per gli interessi corrispettivi, non per quelli moratori ( che ne sono esclusi). E’ possibile utilizzarlo per gli interessi moratori? Parrebbe di no, in quanto il principio di simmetria  imporrebbe per ogni interesse, commissione o remunerazione, un coerente e diverso parametro normativo di riferimento per calcolare la soglia oltre la quale si concretizza l’usura,  come avvenuto con la commissione di massimo scoperto ( il corrispettivo da pagare alla banca la quale deve  trovare liquidità  e sottrarla ad altri impieghi per coprire lo scoperto del cliente). In tale eventualità la commissione “soglia”   è determinata sulla base della commissione media aumentata del 50%. In presenza di eccedenza della commissione prevista nel rapporto concreto rispetto alla commissione soglia, l’importo va compensato con l’eventuale eccedenza  degli interessi concreti rispetto al tasso soglia.  A ben vedere, si tratta di un parametro diverso, con conseguente rispetto del principio di simmetria.

La prima sezione civile della Corte di Cassazione, dunque, rimette alle Sezioni Unite la decisione circa la rilevanza, o meno, degli interessi moratori ai fini dell’usura, visto che il citato principio di simmetria imporrebbe un tasso soglia ad hoc, o perlomeno l’inclusione  degli interessi moratori nella determinazione del tasso effettivo globale medio(allo stato dell’arte assente)

Scarica l’ordinanza in formato PDF ⇓⇓

Cassazione, I Sezione, ordinanza n.26946 del 2019

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