Recentemente la Suprema Corte, con sentenza n. 28282 del 4 novembre 2019, ha affermato che in presenza di sistema di contabilizzazione del calore nei condomini con riscaldamento centralizzato ( sistema obbligatorio a partire dal 2017) è vietato, sia all’assemblea condominiale sia al Comune, prevedere che la ripartizione della spesa avvenga, anche in parte, in base ai millesimi di proprietà delle singole unità abitative. Sarà soltanto il consumo effettivo di ogni condomino a determinare la spesa del riscaldamento:
“le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in parte, alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, né possono a tal fine rilevare i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio”.( Cass. civ., sez. II. sent. n. 28282 del 2019)
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