Oramai è pacifico che l’amministrazione può essere responsabile ex art. 2051 c.c. per i danni conseguenti ad incidenti su strade pubbliche ( ” Ciascuno è responsabile per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”).
Affinché si configuri tale responsabilità, è necessario che sussista il c.d obbligo di custodia in concreto, altrimenti l’ amministrazione risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c.
In linea generale, si può affermare che l’amministrazione è custode delle strade pubbliche in quanto, pur essendo esse beni estesi e di uso generalizzato, è fattibile prevedere ed evitare i possibili incidenti, anche grazie alle nuove tecnologie.
Una volta configurata in concreto tale responsabilità, l’amministrazione può liberarsi solo dimostrando il ” caso fortuito” in senso oggettivo, ovvero quell’evento oggettivamente imprevedibile, che recide il nesso di causalità diventando la vera causa concreta dell’incidente e che può consistere anche nell’attività di un terzo.
Nel caso in esame, un motociclista è caduto dalla moto a seguito della cera che ha cosparso il manto stradale ( successivamente a una processione con uso di fiaccole).
Citato in giudizio il Comune per ottenere il ristoro dei danni, il danneggiato vede la domanda rigettata sia in primo grado che in appello.
Lo sfortunato motociclista ricorre allora in Cassazione, lamentando la violazione di legge da parte della Corte Territoriale ( art. 360, co1, n.3 c.p.c), che avrebbe errato nell’interpretazione dell’art. 2051 testé citato.
La Corte di appello aveva ritenuto sussistente il caso fortuito, in quanto tra la processione e l’incidente erano passate poche ore, desumendone la non conoscibilità ex post da parte dell’amministrazione e l’inevitabilità, cioè l’impossibilità di predisporre misure impeditive a causa del breve lasso di tempo trascorso.
La Suprema Corte accoglie invece il ricorso, precisando come debba essere interpretato il concetto di caso fortuito. Non basta la non conoscibilità ex post, ma è necessario accertare l’ imprevedibilità ex ante del danno.
L’amministrazione era a conoscenza della processione ( tra l’altro molto estesa, visto che copriva tutta la carreggiata) e dell’uso delle fiaccole, potendo dunque prevedere il rischio di incidenti ed agire immediatamente ( ad esempio vietando il passaggio dei veicoli una volta finita la processione, oppure segnalando il rischio della presenza di cera sul manto stradale).
Da qui l’annullamento della sentenza con rinvio alla corte di appello per una nuova decisione, vincolata al seguente principio di diritto : ” il caso fortuito esonerante il custode dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. non sussiste qualora il custode abbia avuto possibilità di prevedere che la cosa che ha in custodia, così come inserita nel concreto dinamismo causale, avrebbe potuto cagionare il danno”. ( Cassazione, ordinanza n. 1725 del 2019).